25 Maggio 2017

Azioni BpVi azzerate, sentenza in tempi record del Tribunale di Prato: azienda riavrà 2,2 milioni di euro investiti


Un’azienda pratese, che nel marzo 2014 aveva acquistato 40 mila azioni della banca, ha vinto la causa contro la Popolare di Vicenza, che è stata condannata a restituire 2,2 milioni di euro, oltre a interessi e spese legali. La sentenza è stata emessa nei giorni scorsi dal giudice del Tribunale di Prato Raffaella Brogi, che ha accertato la violazione degli obblighi informativi e di buona fede nelle operazioni di vendita delle azioni.
La causa, iscritta lo scorso anno, si è conclusa in tempi record grazie alla scelta dello studio legale associato Esini, Esini & Da Villa, di ricorrere al procedimento sommario di cognizione (ex art. 702-bis c.p.c), un rito che prevede solo un preliminare tentativo di conciliazione obbligatoria, può essere applicato quando la questione non presenta punti controversi complessi e deve essere ammesso dal Tribunale. L’ordinanza del giudice che deriva dal procedimento sommario è a tutti gli effetti una sentenza di primo grado e come tale costituisce titolo esecutivo, che può essere usata per i pignoramenti. Già nelle prossime settimane, il ricorrente potrebbe dunque rientrare in possesso dei 2,2 milioni di euro.

La vicenda
L’azienda pratese, una srl, nel marzo 2014 ricevette da un intermediario finanziario della Banca la proposta personalizzata di investimento per sei mesi, con rendimento garantito al 3,40% lordo. L’investimento prevedeva l’acquisto di 40 mila azioni al prezzo di 2,5 milioni (62,5 euro ad azione). La Banca dava la disponibilità al riacquisto entro il 30 marzo 2014. Ma a quella data il termine fu posticipato al maggio 2015 e il rendimento garantito scese al 3%. A causa della crisi della BpVi, il riacquisto delle quote non è mai avvenuto e quando il titolo fu svalutato una prima volta a 6,30 euro, l’azienda fece causa.

La violazione degli obblighi informativi
Erano numerose le carenze e le inadempienze nel contratto di acquisto, che erano state imputate alla banca nel ricorso presentato dallo studio legale che assiste l’azienda. Il caso aveva alcune caratteristiche particolari (impegno al riacquisto, garanzia di rendimento complessivo dell’investimento, alto capitale investito), ma a far sperare i piccoli risparmiatori che hanno avviato la causa sono alcuni punti fissati dal giudice nella sentenza, che ha rigettato le eccezioni di BpVi: la competenza è del Tribunale di Prato e non del Tribunale delle imprese di Firenze o di Venezia; il procedimento sommario è definito ammissibile per trattare la controversia; la Banca non ha adempiuto ai propri obblighi informativi e ha reso informazioni non chiare e fuorvianti in merito alla liquidità delle azioni (nella scheda prodotto che accompagnava l’acquisto dei titoli), in merito alle proprie condizioni patrimoniali e finanziarie e alle prospettive economiche vigenti all’epoca. Censure sono arrivate anche sull’assenza di prove atte a dimostrare la corretta valutazione del valore delle azioni al momento della loro vendita da parte della Banca.

“Il rischio di liquidità esistente al momento della sottoscrizione dell’ordine di acquisto – scrive il giudice – avrebbe dovuto essere corredato da informazioni maggiormente specifiche in merito alla situazione patrimoniale e finanziaria dell’intermediario (la Banca, ndr) che stava collocando titoli di propria emissione. A tal fine deve ritenersi pertanto insufficiente l’informazione relativa al rating di tre agenzie di agenzie di credito, senza alcuna informazione in merito alla situazione effettiva e patrimoniale della Banca. L’intermediario si è infatti avvalso del rinvio a valutazioni di un soggetto terzo (peraltro accessibili anche mediante la lettura di quotidiani economici), quando, invece, avrebbe ben potuto indicare in via diretta informazioni più puntuali sullo stato patrimoniale e finanziario dell’ente”.

Una strada possibile per i risparmiatori
Lo studio legale associato Esini, Esini & Da Villa, con uffici a Roma, Milano e Venezia, segue numerose cause per controversie finanziarie con le Banche, tra cui la Popolare di Vicenza. “Abbiamo una montagna di contenziosi, ma la causa si fa sulle carte: è fondamentale avere accesso alla documentazione dei singoli casi e individuare una strategia mirata – afferma l’avvocato Carlo Esini -.In questo caso abbiamo contestato, tra le altre cose, la nullità o inadempienza del contratto di investimento che sta a monte della sottoscrizione di azioni. Un punto sul quale la Cassazione ha recentemente stabilito la competenza del giudice territoriale”. Quanto all’iter rapido del procedimento sommario di cognizione, l’avvocato Carlo Esini segnala che c’è un precedente del Tribunale di Verona per una somma più contenuta, attorno ai 30 mila euro. “Anche in quel caso – afferma Esini – il giudice ha sottolineato la mancata informazione sulla illiquidità delle azioni. Se a questi precedenti, si aggiungeranno altri casi, potremmo dire che si comincia a tracciare una strada per far valere le ragioni degli investitori”.

Dario Zona

Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments