9 Gennaio 2018

Presunto danno erariale nella vicenda Creaf, la Corte dei Conti dichiara “difetto giurisdizionale”


Il caso Creaf sembra davvero non finire mai, nemmeno nei tribunali.
Con una sentenza la Corte di conti dichiara infatti il proprio “difetto di giurisdizione” sul presunto danno erariale nella vicenda Creaf, accertare l’eventuale danno spetterà al giudice ordinario.
Toccherà quindi a quest’ultimo evidenziare eventuali profili di responsabilità degli ex amministratori nel caso Creaf, il centro di ricerca e alta formazione la cui società – partecipata all’81,69% dalla Provincia – fu costituita nel 2005 per essere dichiarata fallita 11 anni dopo, nel 2016. In mezzo a questo lasso di tempo sono passati circa 22 milioni di euro di fondi pubblici serviti per mettere in piedi il Creaf senza riuscire a farlo mai partire.
A rispondere di danno erariale erano chiamati l’ex presidente Luca Rinfreschi e altri sei tra ex componenti del cda e del collegio sindacale. Secondo la Procura al 31 marzo 2012 la vicenda era già abbastanza chiara. Il bilancio evidenziava ricavi per 17 euro a fronte di perdite d’esercizio per quasi 300mila euro. Nonostante “un’operatività inesistente e un’impossibilità sostanziale a raggiungere lo scopo sociale”, la società ha comunque erogato agli organi di amministrazione e controllo emolumenti per 76mila 129 euro, soldi che la Procura chiedeva di risarcire perché corrisposti dal pubblico e consumati senza generare alcuna utilità. Un caso di disutilità societaria pubblica in cui il danno viene ravvisato nella permanenza in vita di una società senza ricavi, inefficiente e diseconomica.
Per la Procura “amministratori e sindaci di Creaf sarebbero venuti meno al loro dovere di avanzare formalmente la proposta di messa in liquidazione di una società totalmente inoperante”, focalizzando il danno erariale nei compensi ad amministratori e sindaci “erogati in modo ingiustificato, di fronte ad una situazione ben evidente di una società totalmente inoperante”.
La Corte dei conti, però, ha evidenziato che il Creaf non può essere considerata una società in house, con conseguente difetto di giurisdizione in favore invece del giudice ordinario.

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