Il giudice sportivo ha accolto il reclamo del Cittadella Vis Modena in relazione alla gara persa 0-3 con la Zenith Prato, infliggendo la sconfitta a tavolino alla società pratese per la vicenda riguardante il tesseramento del calciatore Samuele Tempestini. La società pratese non ha rilasciato dichiarazioni in merito, avendo affidato la difesa ai propri legali.
Secondo la ricostruzione della società reclamante, il calciatore, presente in distinta con il numero 2 ed effettivamente impiegato dal 30′ del secondo tempo fino al termine della gara, non
avrebbero avuto titolo a parteciparvi “per totale assenza di un regolare rapporto di tesseramento presso la suddetta società”.
Secondo l’ufficio tesseramenti la Zenith il 10 dicembre 2024 “ha firmato elettronicamente la pratica, allegando 2 contratti, uno con scadenza 2025, l’altro con scadenza 2026, che il sistema non ha ratificato”. L’ufficio tesseramenti avrebbe quindi segnalato l’anomalia, “acquisendo contezza che il suddetto tesseramento era privo del visto di esecutività”. Solo il 13 febbraio 2025, dopo la gara col Cittadella Vis Modena, “la società ha inviato una PEC con il contratto corretto del calciatore (scadenza 2025)”. Ricostruzione che ha spinto il giudice sportivo a ritenere Tempestini “non tesserato per la Zenith” al momento in cui si è giocata la gara in questione.