27 Maggio 2016

Resta chiuso il market di via S. Margherita: il Tar dà ragione al Comune


Resterà chiuso il market di via Santa Margherita: è quanto ha decretato la sentenza del Tar che conferma la solidità dell’ordinanza firmata dal sindaco Matteo Biffoni lo scorso 19 novembre 2015 quando furono messi i sigilli al negozio dopo aver verificato che l’attività commerciale era stata oggetto di ripetuti e continui interventi da parte della polizia municipale e delle altre forze dell’ordine. Sull’attività c’erano state continue segnalazioni da parte dei residenti e dei commercianti della zona che denunciavano spaccio di droga, schiamazzi e comportamenti contro il decoro, la salute, la sicurezza urbana e la civile convivenza.

Pochi giorni dopo l’ordinanza il titolare del market, Paul Osagie Egharevba, aveva fatto ricorso al tribunale amministrativo e aveva chiesto e ottenuto dal Tar la sospensiva. L ‘attività era stata riaperta in via provvisoria fino al 2 gennaio 2016 in ragione, si leggeva nel decreto del tribunale, “dell’esistenza  di tre bambini di tenera età i quali rischiano di rimane  privi di mezzi di sostentamento per effetto di una immediata e prolungata  chiusura dell’esercizio”. Dopo il 2 gennaio però il negozio era stato richiuso in attesa della sentenza che è arrivata oggi e nella quale si riconoscono come valide le motivazioni alla base dell’ordinanza sindacale: “Appare di tutta evidenza come l’area in cui ha sede l’attività commerciale del ricorrente fosse caratterizzata, all’epoca dei fatti, da gravissimi fenomeni di degrado (si veda, al proposito, l’esauriente documentazione depositata in giudizio all’Amministrazione comunale resistente) che, almeno in parte, risultavano incentivati dalla plurima violazione della disciplina in materia di vendita di bevande alcoliche da parte del ricorrente – si legge nel testo della sentenza -; risulta, per di più, sostanzialmente indiscutibile come l’esercizio commerciale dello stesso fosse da considerarsi “abituale ritrovo di persone pregiudicate e/o socialmente pericolose, nonché abituale punto di appoggio per gli spacciatori di droga della zona”.
“La presenza di una indiscutibile situazione di pericolo per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana rende pertanto legittima l’emanazione dell’ordinanza ex art. 54, 4° comma del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento alla chiusura per un anno dell’esercizio commerciale del ricorrente (misura che si presenta sicuramente idonea a neutralizzare, almeno in parte, il concreto pericolo per i valori tutelati derivante dalle modalità di esercizio dell’attività commerciale da parte del ricorrente)”.

Il Tar però non ha accettato la parte di ordinanza che imponeva la sospensione dell’esercizio su tutto il territorio comunale: “Non altrettanto è però possibile dire per l’ulteriore misura dell’inibizione dello stesso dall’esercizio di attività commerciali o di somministrazione nel territorio comunale per un periodo pari ad un anno con decorrenza dalla notifica del provvedimento; in questo caso, l’assoluta assenza di un qualche aggancio concreto con situazioni di pericolo (attualmente, nessuno è in grado di precisare ove il ricorrente possa decidere di svolgere in futuro una qualche attività commerciale e con quali modalità) evidenzia come la misura in discorso non possa essere considerata un provvedimento di reazione ad una situazione emergenziale, ma come si tratti, in realtà, di un provvedimento dal contenuto sanzionatorio”, spiega il Tar.

 

Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments