In vista della scadenza del 16 giugno per il pagamento dell’acconto di TASI ed IMU relativo all’anno 2016, l’assessorato al Bilancio del Comune ricorda le novità introdotte quest’anno. Eccole:
TASI
Viene esclusa la tassazione per l’abitazione principale e per le unità ad essa equiparate e le relative pertinenze.
Scende l’aliquota per i cosiddetti “beni merce” (fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, rimasti invenduti e non locati) dal 3,3 al 2,5 per mille.
IMU
Abbattimento del 50% della base imponibile per gli immobili dati in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli) alle seguenti condizioni:
– Non deve trattarsi di unità immobiliari censite nelle categorie A/01 (abitazione signorile), A/08 (ville) e A/09 (castelli e palazzi storici);
– Il proprietario dell’immobile concesso in comodato deve possedere un unico immobile ad uso abitativo, oltre alla propria abitazione principale;
– il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
– il comodatario deve essere residente all’interno dell’immobile concesso in comodato;
– Il contratto deve essere registrato.
Il possesso di altra tipologia di immobile come un terreno agricolo, un’area edificabile o un capannone non esclude la possibilità di usufruire della riduzione del 50%, purchè gli immobili ad uso abitativo siano massimo 2, entrambi situati nel comune di residenza del proprietario ed uno dei risulti essere abitazione principale del proprietario.
Abbattimento del 25% dell’aliquota per gli immobili locati a “canone concordato” di cui alla L. 431/1998.
Esclusione dal pagamento per i terreni agricoli ed incolti posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP.