4 Luglio 2019

Demolizione ospedale, i motivi del ricorso al Consiglio di Stato da parte della Asl: “La decisione arriverà in tempi rapidi”


Un modo per uscire dall’impasse di ricorsi e contro-ricorsi e per avere una linea univoca e definitiva, in tempi rapidi, con cui far partire i lavori. La Asl Toscana Centro spiega così la decisione di ricorrere al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar della Toscana che aveva riammesso il gruppo secondo classificato, capitanato dalla lucchese Del Debbio, alla gara per la demolizione selettiva del vecchio ospedale Misericordia e Dolce. La decisione della Asl era stata criticata ieri dal sindaco Biffoni (leggi l’articolo), che avrebbe preferito un recepimento della sentenza del Tar per far par partire al più presto i lavori, visti i ritardi accumulati di quasi tre anni rispetto alle previsioni iniziali di avvio del cantiere.
La Del Debbio (nel raggruppamento di imprese assieme a Ciclat Val di Cecina e Gruppo Sei srl) era stata esclusa perchè una delle ditte subappaltatrici non aveva dichiarato una sentenza di condanna per lesioni colpose riportata nel novembre 2013. Per la Asl si era trattato di un vizio tale da minare il rapporto di fiducia, ma il Tar Toscana aveva considerato tale reato rientrante fra quelli che non devono essere obbligatoriamente dichiarati in sede di presentazione di gara, una volta trascorsi 3 anni dalla sentenza definitiva. La Asl conta di poter sostenere le proprie ragioni davanti al Consiglio di Stato e fa sapere di aver chiesto un rito che prevede tempi contingentati, senza sospensioni estive, con sentenza possibile già in agosto. Se il Consiglio di Stato dovesse ribadire la linea del Tar Toscana, i lavori sarebbero aggiudicati alla Del Debbio, anche se in linea teorica è ancora in piedi il ricorso al Tar Toscana della prima azienda in graduatoria, la Daf Costruzioni stradali, anch’essa esclusa dalla Asl per problemi nel casellario giudiziario di una delle ditte subappaltatrici, non comunicati in sede di presentazione delle offerte e scoperti nel corso delle verifiche di legge. I giudici amministrativi di primo grado hanno già respinto la domanda cautelare di Daf Costruzioni stradali, senza esprimersi nel merito, ma ravvisando che ad una “prima sommaria delibazione, il ricorso appare infondato”. In questo caso le condanne non dichiarate sono 2, una delle quali risalente ad aprile 2015 (ovvero meno di tre anni prima della pubblicazione del bando di gara) ed entrambe sono per gestione di rifiuti non autorizzata, una fattispecie che la Asl considera particolarmente delicata visto che nel bando di gara è dedicata una grande attenzione alla selezione dei materiali da abbattere e alla loro corretta gestione.

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