23 Ottobre 2019

Vendita dei bus imposta a Cap, la Regione: “Nessuna decisione arbitraria: il cronoprogramma frutto dei patti sottoscritti”


“Nessuna decisione arbitraria, ma solo rispetto dei patti sottoscritti”. Così la Regione Toscana motiva il cronoprogramma con cui ha imposto agli attuali gestori del trasporto pubblico locale la vendita dei beni (autobus, officine e sedi operative) al nuovo aggiudicatario Autolinee Toscane. La vicenda è quella della gara da 4 miliardi di euro per la gestione del servizio in tutta la Toscana per 11 anni, il cui esito – l’aggiudicazione ad Autolinee Toscane, controllata dai francesi di Ratp – è da tre anni oggetto di battaglia legale fra i due gruppi concorrenti. Tuttora sono due i procedimenti aperti presso il Tar e il Consiglio di Stato. Ciononostante, la Regione ha fissato i rogiti notarili per la cessione dei beni nel periodo compreso fra l’11 novembre al 31 dicembre (per Cap il giorno X è fissato il 22 novembre), per consentire l’avvio del servizio del nuovo gestore a partire dal 1 gennaio 2020. Il Consorzio Mobit, che raggruppa Cap e le altre 11 società toscane, si è opposto impugnando l’atto al Tar della Toscana e chiedendo la sospensiva, finalizzata ad evitare danni alla propria continuità aziendale.
La Regione ribatte che ha agito rispettando “obblighi e tempi previsti negli accordi sottoscritti dalle parti, anche se alcuni soggetti – è scritto in una nota della giunta Rossi – sembrano sorprendersi quando gli impegni sottoscritti vengono attuati davvero”.
Nello specifico la Regione puntualizza che la “contestazione da parte di Cap del cronoprogramma fissato dalla Regione Toscana per il trasferimento dei beni da Mobit ad Autolinee Toscane va contro non soltanto all’Accordo sottoscritto dalle parti il 29 dicembre 2017 – che le impegnava a non ostacolare lo svolgimento delle attività propedeutiche all’avvio del servizio (tra le quali rientra a pieno titolo il passaggio dei mezzi e delle strutture all’azienda aggiudicataria) -, ma anche contro l’articolo 15 dello stesso contratto-ponte, firmato nel 2017 dalle aziende di trasporto toscane che costituiscono Mobit e che specifica chiaramente i termini e le procedure da attuare a fine contratto”.

“Nello stesso articolo 15 – prosegue la nota della giunta regionale – si legge che, nel caso in cui i soggetti direttamente interessati non trovino una soluzione condivisa, sarà la Regione Toscana a fissare, entro 15 giorni dal mancato accordo, un cronoprogramma. Ed è quanto è stato fatto. Dunque nessuna decisione arbitraria, ma solo rispetto dei patti sottoscritti”.

Ecco quanto si legge nell’art.15: “entro il centoventesimo giorno precedente la scadenza del presente contratto, l’aggiudicatario definitivo presenta alla Regione una proposta di cronoprogramma contenente le date opportunamente distribuite di stipula dei contratti di trasferimento dei beni. Entro tre giorni dalla presentazione, la Regione convoca l’Affidatario e l’aggiudicatario per l’elaborazione definitiva del cronoprogramma da concludersi nei 15 giorni successivi. In caso di mancato accordo tra le parti entro il suddetto termine, la Regione approva autonomamente, nei 15 giorni successivi, il cronoprogramma e lo comunica alle parti per la sua attuazione”.

Si precisa inoltre che nel caso in cui venissero comunicate dalle parti impossibilità oggettive, non dipendenti dalle loro volontà, o vi fosse una decisione giudiziale che incida sull’espletamento del servizio, la Regione farà le sue valutazioni, sempre nell’interesse pubblico.

I contenuti del contratto-ponte e dell’Accordo del 29 dicembre 2017 sono stati richiamati dalla Regione anche nella lettera inviata lo scorso 25 settembre, dove tra l’altro si legge che: “Regione Toscana, alla luce dei fatti intercorsi, approva in via definitiva il cronoprogramma nella versione proposta dall’aggiudicatario definitivo, fermo restando che le date ivi indicate sia per i rogiti che per la stipula dei contratti di locazione degli immobili, sia per i trasferimenti dei bus, dei veicoli e del personale, potranno subire adeguamenti temporali in ragione delle tempistiche di pubblicazione del dispositivo o della sentenza che definisce i giudizi pendenti al Consiglio di Stato (R.G. 9624/2016; 9725/2016; 9177/2017)”.

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