14 Novembre 2019

Il decreto Salvini non è retroattivo: bengalese ottiene il permesso di soggiorno


Il decreto Salvini non può essere applicato in maniera retroattiva. E’ quello che ha stabilito la Corte di Cassazione con una sentenza respingendo il ricorso presentato dal Ministero dell’Interno contro la concessione della protezione umanitaria ad un bengalese che vive e lavora a Prato come lavapiatti, difeso dagli avvocati Stefano Lorenzetti ed Edoardo Cavicchi del foro pratese.
La storia in Italia dell’uomo comincia nel 2015, quando arriva nel nostro paese dal Bangladesh. Il bengalese presenta richiesta di protezione umanitaria, che gli viene respinta dalla commissione
territoriale. Fa allora ricorso alla Corte di appello di Firenze, che invece concede il permesso di soggiorno per motivi umanitari. A questo punto interviene il Ministero, che ricorre in Cassazione,
appellandosi al decreto Salvini, entrato in vigore il 5 ottobre 2018 che riduce sensibilmente i requisiti per l’ottenimento della protezione umanitaria. In sostanza per il Ministero vanno applicati i
principi del decreto, rendendolo di fatto retroattivo, anche se la domanda del bengalese è stata presentata prima della sua entrata in vigore.
“La sentenza afferma 3 principi – spiega Cavicchi – il decreto Salvini è irretroattivo, trova quindi applicazione solo per chi abbia proposto domanda di protezione internazionale dopo il 5 ottobre 2018; si afferma poi che la protezione umanitaria e il diritto di asilo trova il suo fondamento nell’articolo 10 della Costituzione, si tratta quindi di diritto di rango costituzionale che non può essere limitato dalle norme del decreto sicurezza; si ribadisce inoltre che l’integrazione e il lavoro non sono sufficienti per ottenere la protezione umanitaria poiché bisogna comparare le condizioni di vita raggiunte dal soggetto in Italia e quelle che troverebbe se tornasse nel paese d’origine, concetto specifico per il quale la Cassazione ha rimandato per l’applicazione del caso in questione alla Corte d’appello di Firenze”.

Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments