19 Marzo 2020

Gara Tpl, il Tar respinge il nuovo ricorso di Mobit. La Regione: “Ora la firma del contratto con Autolinee Toscane”


Il Tar della Toscana ha respinto il nuovo ricorso di Mobit – presentato nell’ottobre 2019 e discusso all’udienza del 26 febbraio scorso -, contro l’aggiudicazione della gara regionale del trasporto pubblico locale (Tpl) ad Autolinee Toscane (At) del gruppo francese Ratp, deliberata dalla Regione lo scorso maggio.

Si tratta dell’ultimo capitolo di un lungo contenzioso in sede amministrativa iniziato nel 2015, che ha visto il Tar della Toscana annullare la gara nell’ottobre 2016 per motivi attinenti alla valutazione dei piani economico-finanziari presentati da Mobit e At, e poi respingere il secondo ricorso di Mobit, che aveva chiesto l’annullamento della richiesta di nuovi piani; il Consiglio di Stato e la Corte di giustizia Ue hanno successivamente dato parere favorevole ad Autolinee Toscane.

Secondo una recente delibera di giunta regionale, il nuovo contratto di servizio con l’affidamento del trasporto pubblico locale ad Autolinee Toscane, avrà efficacia dal prossimo 1 giugno fino al 31 maggio 2031, anche se Mobit potrebbe ancora presentare ricorso al Consiglio di Stato

“E’ una sentenza limpida sottolinea con soddisfazione l’assessore a trasporti e infrastrutture Vincenzo Ceccarelli – e non c’è molto da commentare: come abbiamo sempre detto, a vincere devono essere i cittadini. Queste sentenza è l’ennesima dimostrazione che la Regione ha fatto le cose per bene e nel rispetto delle leggi. Per questo devo ancora volta ringraziare la struttura regionale, dai nostri tecnici del settore trasporti, all’avvocatura regionale, perché questa è una gara che è stata interamente progettata e gestita da strutture regionali, in ogni suo passaggio. Ora – prosegue – la firma del contratto, per la quale siamo quasi pronti, e poi gli atti necessari per il passaggio dei beni che consentono l’esercizio del servizio. Purtroppo siamo in un momento estremamente complicato, servirà tanto senso di responsabilità da parte di tutti. Sono certo – conclude Ceccarelli – che gli attuali gestori non faranno mancare la propria collaborazione: non possiamo permetterci troppi ritardi perché i cittadini toscani e i lavoratori del settore hanno aspettato abbastanza”.

I contenuti della sentenza

Mobit sosteneva che il Piano economico finanziario (PEF) presentato da Autolinee toscane a sostegno della propria offerta avrebbe dovuto essere escluso dalla Regione perché la società, indicando il leasing quale strumento per acquisire la disponibilità dei bus nuovi, avrebbe dovuto inserire i relativi costi tra gli oneri per investimento.

Il Tar ha respinto la tesi, riconoscendo la totale legittimità dell’operato della Regione, in quanto il piano economico finanziario di Autolinee toscane era del tutto conforme alle linee guida della gara, che ammettevano ogni tipo di leasing e che stabilivano che i relativi costi avrebbero dovuto essere indicati tra i costi operativi nel piano economico.

In particolare, la sentenza evidenzia che “la classificazione dei canoni di leasing previsti nel PEF di Autolinee toscane come costi operativi anziché come servizio del debito contratto per l’acquisto dei mezzi non può essere ricondotto ad un artificio contabile o ad una operazione elusiva costituendo, al contrario, un naturale adeguamento del piano al mutato strumento sottostante utilizzato per il rinnovo del parco bus”.

Il Tar ha respinto anche gli altri motivi del ricorso di Mobit: dalla presunta incostituzionalità della norma istitutiva del lotto unico regionale, a errori procedurali segnalati nella conservazione dei plichi da parte della commissione, che avrebbero inficiato la segretezza dell’offerta. In particolare Mobit avanzava il dubbio che il DVD contenente il piano economico finanziario presentato da Autolinee Toscane possa essere stato sostituito o manomesso in assenza di adeguate garanzie volte a preservarne l’integrità (inserimento del DVD in busta chiusa e sigillata e verbalizzazione delle modalità di conservazione in vista della verifica del contenuto). Secondo i giudici, tuttavia, la “mancata indicazione delle modalità di conservazione delle offerte da parte della Commissione non vizia la procedura in assenza di concomitanti elementi indizianti che possano far presumere la sua alterazione in corso di procedura. Elementi – conclude il Tar – di cui nella specie non è dato rilevare la sussistenza”.

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