4 Dicembre 2014

Coppa Toscana Seconda categoria, Prato 2000 che beffa: eliminato a tavolino


Il Prato 2000 eliminato dalla Coppa a tavolino. Il giudice sportivo, ha ritenuto non regolamentare il comportamento della società pratese in occasione della partita che doveva essere giocata il 26 novembre  ( poi rinviata per impraticabilità del campo di gioco) in casa della formazione pratese. Il Limite e Capraia viene promosso mentre il Prato 2000 esce dalla Coppa Toscana senza giocare. Ecco la decisione del giudice sportivo:

“PRATO 2000/A.S.D. LIMITE E CAPRAIA DEL 26 NOVEMBRE 2014 – COPPA TOSCANA DI

2^ CATEGORIA (non disputata).
L’arbitro della gara in epigrafe, riferisce, nel proprio rapporto che la stessa
non ha avuto luogo in quanto la scarsa potenza dell’impianto di illuminazione non
garantiva nel terreno di gioco la visibilita’ che risultava insufficiente.
Tutto cio’ premesso, osserva questo G.S.T. che con il Com. Uff. n. 27 del
20.11.2014 era stato designato per lo svolgimento della gara il campo
contraddistinto dal n. 1069 ubicato in Via Baciacavallo frazione Paperino del
Comune di Prato. Campo in disponibilita’ della societa’ Pol. Prato 2000 per lo
svolgimento della propria attivita’.
Come noto quindi, ogni societa’ e’ responsabile della gestione e praticabilita’
dell’impianto sportivo utilizzato, indipendentemente da eventuali tipi di
proprieta’ di terzi. La soc. Pol. Prato 2000 non ha quindi ottemperato agli artt.
15 e 59 delle N.O.I.F. in quanto non ha reso disponibile un campo di gioco
perfettamente funzionante. La circostanza che la societa’ ospitante abbia poi
messo a disposizione un terreno di gioco situato a 3 km. di distanza dal campo C.U. N. 30 del 4/12/2014 – pag. 1164
designato(risultato poi impraticabile) non puo’ far venir meno la responsabilita’
della stessa . In conclusione, accettando di disputare l’incontro in serata, la
societa’ Pol. Prato 2000 si e’ assunta l’onere di garantirne lo svolgimento: cio’
non e’ accaduto e, per il principio della responsabilita’ oggettiva, su di essa
ricadono inevitabilmente le relative conseguenze. Pertanto, la responsabilita’
della mancata disputa della gara deve essere attribuita alla societa’ ospitante
Pol. Prato 2000 per cui questo G.S.T. le commina la punizione sportiva della
perdita della gara per 0-3 in relazione all’art. 17 comma 1 del C.G.S. e di
conseguenza la esclude dal proseguo della Coppa. “