Non vi era “alcuna urgenza di provvedere alla rimozione dei rifiuti mediante l’esercizio di poteri straordinari”, stante “l’insussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati nell’ordinamento”. Così il Tar della Toscana, con una sentenza pubblicata nei giorni scorsi, ha censurato parte delle ordinanze contingibili e urgenti con cui il sindaco Riccardo Palandri aveva intimato alla proprietà del capannone di via Lombarda di rimuovere i rifiuti contenenti amianto, derivati dall’incendio che il 30 luglio 2023 devastò l’immobile provocando il collasso della copertura in eternit. L’intervento di rimozione delle macerie da allora non è stato ancora eseguito, in un quadro normativo e un iter assai complicati, che hanno visto l’intervento anche di Asl, Arpat e Provincia di Prato.
Le ordinanze sindacali
Nell’immediatezza del rogo, il Comune di Poggio a Caiano intervenne rapidamente: nel giro di pochi giorni, dopo i sopralluoghi Asl e Arpat, fu emessa la prima ordinanza sindacale, a cui ne seguirono altre due nei mesi successivi, sempre dirette alla proprietà. Quest’ultima ha ottemperato ad alcune ingiunzioni, predisponendo pannellature in materiale solido a chiusura di tutte le aperture sul fronte esterno, in modo da evitare la dispersione di polveri nelle aree circostanti. Ma ha poi impugnato le ordinanze sindacali ritenendo che l’obbligo di bonifica “non è giustificato né proporzionato rispetto al rischio sanitario indicato”. Peraltro, lo stesso Comune di Poggio a Caiano, nell’ultima ordinanza del 4 marzo 2025, aveva stralciato dal contenuto dell’ingiunzione la bonifica complessiva dell’area (considerando che nel frattempo la stessa Provincia di Prato aveva escluso evidenze di contaminazione delle matrici ambientali e si era riservata di aprire il procedimento di propria competenza in caso di bisogno). Il Comune mediceo, nella stessa ordinanza, aveva tuttavia confermato “l’obbligo di rimozione dei rifiuti speciali pericolosi a carico della proprietà”.
Questa parte dell’ordinanza è stata ritenuta illegittima dal Tar, secondo il quale il procedimento per l’adozione di tali misure avrebbe richiesto “percorsi amministrativi fisiologici che ben avrebbero potuto contemplare l’attivazione di un contraddittorio con i privati interessati”. Altro punto sottolineato dai giudici, riguardante gli accertamenti sulle fibre di amianto, è la mancanza negli atti del procedimento di elementi di prova “circa il superamento delle soglie di concentrazione di cui all’articolo 3 della Legge n. 257/1992 relative all’amianto presente nell’aria o nei campioni analizzati”; né specifiche motivazioni sul “superamento delle soglie di concentrazione che, come indicato dalla succitata giurisprudenza, costituisce uno dei presupposti per consentire l’applicazione della normativa speciale di cui alla legge n. 257/1992 e, quindi, in particolare l’imputabilità oggettiva della responsabilità in capo al proprietario”.
Il Pd: “Materiali pericolosi ancora presenti dopo quasi 3 anni”
Sul caso si registra la presa di posizione del Partito Democratico di Poggio a Caiano che ha definito gravissima la vicenda: “Il TAR della Toscana – scrive il Pd poggese – ha recentemente stabilito l’illegittimità degli atti comunali per la messa in sicurezza dell’area. A quasi tre anni dai fatti, i materiali pericolosi sono ancora lì. Chiediamo al Sindaco: per quanto tempo ancora dovranno rimanere? E perché non informa i cittadini sui rischi per la salute che dovrebbe tutelare?”.
Il sindaco Palandri: “Nessun pericolo per la salute pubblica”
“E’ stato creato un ingiustificato allarmismo: non c’è nessun pericolo per la salute pubblica” risponde il primo cittadino di Poggio a Caiano Riccardo Palandri, il quale sottolinea che gli atti del sindaco hanno retto “al vaglio del Giudice” tanto che il ricorso è stato parzialmente accolto.
“Nessuna bonifica si rende necessaria, come accertato dalla Provincia” aggiunge il sindaco, che rimarca il respingimento della domanda di risarcimento danni per responsabilità e colpa del Comune. Recita la sentenza: “Il Comune ha utilizzato lo strumento processuale per tutelare interessi meritevoli di protezione. Gli argomenti difensivi sono stati articolati con correttezza e proporzionalità in vicenda complessa che ha richiesto plurimi approfondimenti istruttori”.
Le indagini sull’incendio
Intanto per quanto riguarda le indagini sull’incendio, si va verso l’archiviazione del titolare dell’impresa conduttrice dell’immobile, nei cui confronti – come riportato nella sentenza del Tar – era stata emessa l’informazione di garanzia, a conclusione delle indagini preliminari nell’agosto 2024. All’imprenditore veniva contestato di aver cagionato volontariamente l’incendio dell’immobile; un’accusa che non ha avuto seguito: dopo l’interrogatorio, la stessa Procura di Prato ha presentato richiesta di archiviazione nei confronti dell’indagato, che va dunque verso il proscioglimento.



