27 Ottobre 2014

Attenzione a chi guida il veicolo di un’altra persona, dal 3 Novembre patente e libretto dovranno coincidere


La polizia municipale di Montemurlo informa i cittadini che il prossimo 3 novembre entrerà in vigore l’obbligo di annotare sulla carta di circolazione il nominativo di chi utilizza il veicolo per più di trenta giorni se diverso dall’intestatario del mezzo. Chi non lo fa rischia una sanzione di ben 705 euro, il ritiro della carta di circolazione e l’invio alla motorizzazione civile per l’ aggiornamento.

“Il provvedimento riguarda tutti i veicoli a motore e i rimorchi di cui un soggetto diverso dall’intestatario abbia la disponibilità per un periodo superiore a trenta giorni-avverte il vicecomandante della polizia municipale di Montemurlo Gioni Biagioni -il provvedimento interessa, non sono solo i privati cittadini che utilizzano magari l’auto di un parente non convivente, ma anche i soggetti giuridici che utilizzano veicoli che non sono a loro intestati”.

I familiari conviventi, infatti, sono esentati, ma possono comunque chiedere l’annotazione sulla carta di circolazione del nominativo di chi utilizza il veicolo di cui non è intestatario. Nella circolare ministeriale viene definito nel dettaglio chi è l’intestatario del veicolo, ed accanto al classico proprietario, al locatore in caso di locazione senza conducente, al nudo proprietario in caso di usufrutto, al locatario in caso di leasing, all’usufruttuario, appaiono figure poco note, come il “trustee” o l’acquirente in caso di acquisto con patto di riservato dominio.

L’annotazione va fatta anche se sopraggiungono variazioni nelle generalità dell’utilizzatore oppure nella variazione della denominazione o della ragione sociale di un soggetto giuridico. Per ora sono esentati i soggetti che effettuano attività di autotrasporto fino all’emissione di nuove disposizioni.

“Il provvedimento entra in vigore il 3 novembre e riguarda tutti gli atti posti in essere da quella data”, conclude il comandante Biagioni. Per richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione ci si potrà rivolgere agli sportelli della Motorizzazione civile oppure ad un’agenzia autorizzata.

Nei prossimi giorni i cittadini potranno trovare maggiori informazioni sul sito web del Comunewww.comune.montemurlo.po.it. Per eventuali altri chiarimenti ci si potrà rivolgere direttamente alla Polizia municipale di Montemurlo tel 0574-558499 oppure per e-mail:poliziamunicipale@comune.montemurlo.po.it

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eiopago
eiopago
9 anni fa

ti pareva. e io ripago …..
sempre tt a pagamento.. si deve andare dalle agenzie

Enri
Enri
9 anni fa

cmq si sta facendo molta disinformazione su questo provvedimento.
Io ho letto su internet che il provvedimento riguarda solo le società che danno in uso i veicoli per lavoro, autonoleggio o leasing. Ma non riguarda il privato.
Anche perchè se la macchina non è mia, ma intestata a un parente per quale motivo devo comunicarlo sul libretto? e poi come fanno a stabilire se la utilizzo più di trenta giorni? fanno il timbro? Penso che questa vicenda deve essere spiegata meglio e con chiarezza per evitare confusione. Immagino già la gente che affolla la motorizzazione già incasinata di suo..

Fabio
Fabio
9 anni fa

Chi vuole informarsi, ricerchi la circolare della Motorizzazione del 10 luglio c.a., attuativa dell’articolo 94, comma 4 bis del Codice della Strada. Personalmente, mi è sembrato di capire che la “novità” non riguardi le auto prestate ai familiari anche se non conviventi. Prima del 3 novembre, deve essere CHIARITO se la norma esclude TUTTE le situazioni in cui la natura dei rapporti di parentela ( conviventi oppure non conviventi ) annullino l’obbligo di iscrizione sul libretto di circolazione. Quindi non riguardino, ad esempio, il figlio che guida la macchina del padre o viceversa, anche se non sono residenti sotto lo stesso tetto. Aspetto chiarimenti approfonditi e interpretazioni dagli Organi Competenti. Ringrazio anticipatamente !!!.

Massimiliano
Massimiliano
9 anni fa

da “IL GIORNALE”:

Le sanzioni per i trasgressori sono salitissime: si parte da 705 euro oltre al ritiro del libretto.

Niente paura però. Infatti gli obblighi riguarderanno solo gli atti posti in essere dal 3 novembre. La norma dunque non è retroattiva e chi usa già un veicolo non proprio o ha un’intestazione non aggiornata non dovrà fare nulla. Inoltre, se a utilizzare l’automobile è un familiare convivente, non va registrato nulla. Tuttavia, la circolare parla del familiare “purché convivente”. Dunque, nel caso in cui un familiare fosse residente in un’altra città e utilizzasse l’automobile di un genitore, dovrebbe ottemperare ai nuovi obblighi. Anche se, molto difficilmente sarà sanzionato chi prende in prestito un’auto privata da a un amico o un parente, in quanto non ci sono documenti che attestino l’inizio della “locazione gratuita” e conseguentemente la scadenza dei 30 giorni.

L’obiettivo di questa novità sarebbe quello di limitare le truffe e individuare meglio i responsabili di incidenti e infrazioni. Tra le altre categorie esentate dall’obbligo c’è quella che riguarda coloro che svolgono attività di autotrasporto soggetta a titolo autorizzativo: dagli autotrasportatori agli autobus passando per taxi e noleggio con conducente. Inoltre, nel caso di comodato di veicoli aziendali, il nome dell’utilizzatore non va annotato sulla carta di circolazione, ma solo registrato alla Motorizzazione.

A causa di una circolare poco chiara, in un primo momento sembrava che il raggio di azione di questa nuova norma fosse molto più ampio.

La circolare riguarda invece principalmente tutti i professionisti che utilizzano auto aziendali. Infatti, come recita il testo, “nel caso in cui l’intestatario della carta di circolazione conceda in comodato d’uso l’utilizzo del proprio veicolo ad un terzo, per un periodo superiore ai 30 giorni, il comodatario ha l’obbligo di darne comunicazione (all’ufficio della Motorizzazione civile) e richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione”.

armando
armando
9 anni fa

Buon giorno allora sé io dovessi guidare un pulmino che non è intestato a m’è cosa vado a rischiare?

Massimiliano
Massimiliano
9 anni fa

questo è il link della circolare minsteriale: http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=19250

domenico
domenico
9 anni fa

Ma chi le studia di notte queste regole? Già si paga tutto anche per andare al cessò spero che sia l’ultima scemenza!

Marcello Sladojevich
Marcello Sladojevich
9 anni fa

La solkita cazzata all’italiana…soprattutto nell’interpretazione della norma da parte di organi che a mio modo di vedere non sono all'”altezza”. Questa norma doveva riguardare le auto aziemdali e quelle concessi in free benefit ai dirigenti aziendali…e la norma la potevamo anche comprendere… di fatto ‘sti free benefit erano forme di ristoro.,.. quindi reddito non dichiarato ma anzi sottoposto a sgravio fiscale…quindi la norma aveva “un senso giusto e perequativo” e credo che solo questa interpretazione si possa dare. In alternativa andiamo in culo al sistema ed annotiamno sul libretto tutti gli ipotetici frutori…la mia macchina che vieme gfuifdata dalledue figlie, da mia molie dai loro fidanzati macchina che con dovizia presto agli amici…ebbene annotiamo sullibretto 30 persone! Qundi andiamo al pra in 1 milione di cittadini per la variazione… e vedrete che ‘sti vigiletti poi vferranno messi a posto dal sistema.

Marcello Sladojevich
Marcello Sladojevich
9 anni fa

Dimenticava…la ratio dlela norma era proprio per punire i “falsi intestari”… se io fossi il sindaco di Motemurlo… non lo dico…ma perlomeno richiederei un’interpretzione autentica dal legislatore…e dal governo nella persona del competente ministro…e se rifiutano un intervento chiarificatore… ammappete Renzi che doveva semplificare il sistema e la burograzia! Comunque se qul povero cittadino ha trovato un agente…poco informato ma molto “rambo” …se ricorre avrà ampio riconsocimento di vittoria…anche perchè il possesso deve essere continuato e per più di 30 gg… se uno dice questaq ma+cchiam è di mio babbo separato (io convivente con mia mamma) spetta all’amministrazione pubblica l’onere della prova “uso continuato per più di 30 gg!