2 Febbraio 2024

Ufficio del giudice di Pace, il Consiglio di Stato bacchetta il Ministero di Giustizia: “Deve rispondere sulle carenze di organico”

Gli Avvocati pratesi hanno ottenuto che venisse dichiarato il "silenzio-inadempimento". Entro 30 giorni attesa una risposta


Il Ministero della Giustizia dovrà rispondere all’Ordine degli avvocati, alla Camera Civile e Penale, all’Associazione giovani avvocati e all’Assoutenti sull’istanza presentata mesi orsono presentata affinché fossero coperti i posti in pianta organica presso l’ufficio del giudice di pace. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato.
Nel panorama della cronica carenza di personale degli uffici giudiziari pratesi, una delle situazioni più gravi riguarda l’ufficio del giudice di pace, che un anno fa costrinse il presidente del Tribunale Francesco Gratteri a sospendere i servizi di iscrizione a ruolo dei decreti ingiuntivi presso lo stesso ufficio.
Dopo i sindacati, si mobilitò anche la classe forense che il 30 marzo scrisse ufficialmente al Ministero per sottolineare i gravi disservizi patiti da famiglie e imprese pratesi e per sollecitare un intervento diretto utile ad ottenere rinforzi. Il Ministero non ha mai risposto. Ne scaturì un ricorso degli avvocati pratesi al Tar, che però dette ragione al Ministero sancendo l’ampia discrezionalità della verifica di adeguatezza delle risorse amministrative assegnate all’organo giudiziario.
In maniera opposta si è pronunciato nei giorni scorsi il Consiglio di Stato che ha accertato il silenzio-inadempimento del Ministero della Giustizia, intimatogli entro 30 giorni di fornire delle spiegazioni in merito.

Nel dispositivo, i giudici del Consiglio di Stato riconoscono che in gioco ci sono “specifiche interruzioni di rilevanti servizi giudiziari che dovrebbero essere garantiti dall’Ufficio del Giudice di Pace e che di fatto precludono – oltre che la tutela giurisdizionale dei cittadini – l’efficace esercizio della professione forense nel circondario, con conseguente posizione differenziata in capo agli avvocati appellanti e ai loro organismi rappresentativi”.
Il Consiglio di Stato ha condiviso il ragionamento dei ricorrenti sul fatto che al Ministero della Giustizia non sono richiesti atti di macro organizzazione (compiuti dal ministero, nel momento in cui è stata fissata la pianta organica dell’Ufficio); è richiesto invece che il Direttore Generale adempia alle proprie funzioni, adottando i provvedimenti ritenuti più idonei allo scopo tra quelli elencati dall’articolo 5 del DPCM 85/2015, fra cui reclutamento, nomina e prima assegnazione di personale, comandi verso altre amministrazioni e collocamenti fuori ruolo, reclutamento per mobilità, trasferimento del personale amministrativo da e per altre amministrazioni.
I giudici del Consiglio di Stato riconoscono tuttavia che nella questione sussistono margini di discrezionalità a loro volta regolati da parametri normativi. I giudici del collegio “non possono dunque ordinare, come richiesto dal ricorrente, al Ministero di provvedere alla copertura della dotazione organica cristallizzata nel dm 5.11.2009. Deve invece ordinarsi al Ministero resistente di dare pieno riscontro all’istanza del Consiglio”. Si attende dunque entro 30 giorni la risposta del Ministero della Giustizia.

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