29 Settembre 2023

Caminetti e stufe a biomasse, obbligo di registrazione: ecco come mettersi in regola con la Regione

Dal 1 ottobre scatteranno i controlli: i cittadini possono ancora comunicare i dati degli impianti tramite la pagina web del SIERT senza incorrere in sanzioni


I cittadini che non hanno ancora provveduto ad accatastare il proprio caminetto, stufa o caldaia a biomasse (ovvero alimentate con legna, pellet o cippato) secondo quanto previsto dalla DGR n.222/2023 del marzo scorso, da domenica 1° ottobre 2023 potranno mettersi in regola gratuitamente tramite la pagina web del SIERT (www.siert.regione.toscana.it) accedendo tramite Spid o CNS.

Il procedimento è informatizzato, rapido ed intuitivo, non prevede alcuna spesa e non necessita di interventi di tecnici specializzati. Può essere fatto in qualsiasi momento e solleva il cittadino da possibili responsabilità nel caso in cui l’impianto dovesse essere oggetto di  controlli.

L’obbligo di accatastamento dei generatori di calore alimentati a biomasse con potenza utile nominale inferiore ai 10 kW presenti nelle abitazioni di tutto il territorio toscano sussiste da marzo 2023. Fino al 30 settembre non erano previsti controlli, mentre dall’inizio del mese di ottobre il personale di Arrr potrà verificarne l’effettivo accatastamento.

Sono esclusi dall’obbligo di accatastamento i camini dismessi e quelli che rappresentano l’unica fonte di riscaldamento dell’abitazione. In questo caso il cittadino non dovrà fare la procedura di accatastamento, ma solo una auto-dichiarazione, il cui modulo è scaricabile sempre dal sito del SIERT.

Per chiarire eventuali dubbi o per chi incontra difficoltà nelle procedure informatiche, è attivato il numero telefonico 800151822, a cui è possibile chiedere informazioni o fissare un appuntamento presso un ufficio territoriale di ARRR.

Nel caso di futuri controlli, laddove l’impianto non risultasse in regola, la delibera prevede comunque  la possibilità di procedere, senza incorrere in sanzioni, all’accatastamento entro e non oltre 30 giorni dalla data del controllo e diffida. Se non si provvede neppure in quel caso si rischia una multa dai 500 ai 3.000 euro.

 

 

 

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